Prossima partita: Toscana Legno Pielle Livorno- La T Tecnica Gema Montecatini (05/04, ore 21:00 @ Modigliani Forum)

Regolamento d’uso dell'impianto e norme comportamentali

Stagione 2024/25

Definizioni: – Ai sensi del presente regolamento per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto, compresa l’area riservata esterna e i relativi ingressi e percorsi carrabili e pedonali di collegamento – Per “CLUB” si intende PIELLE LIVORNO S.S.D.aR.L..

Norme generali:

  • L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso , predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003);
  • L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del “regolamento d’uso” da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo, nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente;
  • Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto;
  • Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il Club ha facoltà di espellere dall’impianto sportivo chiunque non rispetti il regolamento d’uso e può rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti;
  • Il titolo di accesso all’evento sportivo è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dal Club dalla normativa di legge in materia;
  • Qualora vengano emanate disposizioni dall’Autorità Pubblica relative alla separazione delle tifoserie, è vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle suddette disposizioni. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l’espulsione dall’impianto sportivo;
  • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo di accesso ed in talune occasioni potrà essere richiesta da parte degli addetti all’accoglienza, l’esibizione di un documento di identità valido per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  • Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dall’impianto ed esibito a richiesta del personale incaricato. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal Club. Qualora il Club o le autorità di Pubblica Sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute;
  • È obbligatorio ottemperare alle indicazioni del personale addetto al controllo e di Pubblica Sicurezza presente nell’impianto; lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli addetti di P.S., tramite metal-detector e “pat down” (con divieto di accesso al Palazzo, in caso di mancato consenso a tale verifica) a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dal personale di controllo.

All’interno dell’impianto sportivo è vietato:

  • esternare qualsiasi forma di discriminazione razzíale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  • fumare (il divieto comprende anche l’uso di qualsiasi tipologia di sigaretta elettronica); • sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso/esodo e scale senza giustificato motivo;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture/infrastrutture/servizi dell’impianto, arrampicarsi sulle strutture e scendere al di sotto delle medesime;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre animali di qualsiasi genere, ad esclusione dei cani di servizio (previa esibizione di relativa documentazione);
  • introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori compresi i fischietti di qualunque tipologia, sistemi per l’emissione di raggí luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità̀ di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • introdurre ombrelli con puntale;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità̀ agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga, anche verso il campo dí gioco;
  • effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere se non autorizzati per iscritto dal Club;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e borracce. Le bottiglie in plastica possono essere introdotte nel formato da 0,5 litri prive di tappo;
  • introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, bandiere, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politíche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara.
  • organizzare coreografie non autorizzate dalle Autorità competenti e dal Club;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioní agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
  • utilizzare droni e apparati assimilabili salvo specifica autorizzazione scritta rilasciate dal Club e/o dalle Autorità competenti;
  • l’introduzione nello spazio adibito all’evento di apparecchi per la registrazione audio/video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche, professionali e non.

Previa autorizzazione è possibile:

  • Introdurre all’interno dell’impianto striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr.14/2007 e dell’8 marzo 2007 e successive modifiche;
  • Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 sottoscritto da Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio – Ministero per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Pallacanestro, Associazione Italiana Arbitri, sono ammessi soltanto: tamburi e megafoni quali strumenti sonori e acustici. L’eventuale loro introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni.

Avvertenze: In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso all’impianto è permesso solo ed esclusivamente nel settore di pertinenza del titolo di accesso. Tale accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato “è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso”. In nessun caso una persona con inabilità temporanea sarà fatta accedere al settore specifico riservato ai disabili non deambulanti;

  • I disabili non deambulanti potranno occupare esclusivamente un posto (più uno ulteriore per eventuale accompagnatore) nella piattaforma dedicata;
  • Chiunque abbia un titolo di accesso all’impianto durante un evento sportivo organizzato dal Club riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
  • All’interno dell’impianto non sarà ammesso l’uso di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche e qualsiasi altra attrezzatura se non tramite previa autorizzazione del Club, con richiesta e concessione di regolare accredito stampa/press/photo;
  • Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dell’impianto o della partita (cosi come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato. In ogni caso è severamente vietato, ad esclusione delle testate ed operatori regolarmente accreditati dal Club, diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
  • L’uso di telefoni cellulari è permesso nell’impianto per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato per sopraggiunte differenti situazioni che si potranno avverare, le integrazioni e/o modifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del Club. Si segnala che l’impianto potrà essere controllato da sistema di registrazione audio/video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo il decreto legislativo del 30/6/1996 e D.M. 6/6/2005, parimenti gli addetti ai controlli potranno avvalersi di supporti audio/video per la registrazione dei dati per le medesime finalità.

Pielle Livorno SSDaRL

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